Quando sentiamo parlare di leggi, normative, regolamenti, molto spesso il primo pensiero è cercare di capire o perlomeno carpire, le intenzioni del legislatore per poter attuare in maniera corretta le procedure contabili ed amministrative nella nostra azienda.
Prima di trattare questo argomento, abbiamo a lungo valutato se e perché valesse la pena farlo, in effetti, vi sono tantissimi siti che trattano questa materia. La risposta non è tardata ad arrivare. Ci siamo resi conto che in tanti contesti legislativi, manca semplicità concettuale e di conseguenza, al piccolo/medio imprenditore viene preclusa la possibilità di poter dare fase applicativa alle stesse norme, se non dopo aver prima navigato per ore su internet, o nel migliore dei casi, atteso una risposta esaustiva da parte del proprio consulente di fiducia.
Eccoci, rendere “masticabile” una norma che pare complicata è nostro compito qui, oggi.

Ci teniamo a ribadire un concetto già espresso nella homepage di questo blog. Il lavoro svolto in queste pagine, non vuole rappresentare una somma conoscenza degli argomenti trattati ma, una mera condivisione dei contenuti studiati a monte, per lo svolgimento delle nostre attività professionali e formative, allo scopo di rendere più duttile e malleabile il lavoro delle PMI.

D.P.R. 633/72 Cos’è?
E’ il Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, pubblicato in G.U. il 11/11/1972 conosciuto anche come Testo Unico Iva.
In esso, sono contenute tutte le disposizioni disciplinari in materia I.V.A. ed è in continuo aggiornamento
Oggi tratteremo le cause di esclusione dalla base imponibile (art. 15) da distinguere per differenza terminologica e normativa, dalle cause di esenzione (art. 10) spesso equivocamente confuse.
Parola sull’argomento a Luana Filotico.
Buona lettura 😉
Pamela Bembi
Operazioni escluse dall’imponibile IVA art. 15 D.P.R. 633/1972
Ammettiamolo, quando si parla di IVA c’è sempre una gran confusione.
Tra mille normative, eccezioni, operazioni imponibili e non, si rischia di non venirne a capo.
Inizio con una breve definizione: l’I.V.A.
E’ l’ Imposta sul Valore Aggiunto che si applica a tutte le prestazioni di beni e servizi effettuati sul territorio dello Stato Italiano da imprese, liberi professionisti e artisti.
Esistono tre aliquote IVA al momento: 22%, 10% e 4% a seconda dei beni o servizi oggetto della prestazione.
Veniamo ora al fulcro di questo articolo ossia, le operazioni che secondo l’art 15 sono escluse dalla base imponibile, ovvero, operazioni per le quali non si applica l’I.V.A,.

- Somme dovute a titolo di interessi di mora o di penalità per i ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.
Esempio:
La Srl “X” ha venduto all’impresa individuale “Y” beni per € 3.000,00 + Iva 22% in data 23/09/2019. Ha emesso fattura n. 102 in data 30/09/2019 per un importo pari ad € 3.660,00.
Il pagamento pattuito secondo contratto deve avvenire entro il mese successivo (30 gg.d.f.f.m)

L’impresa “Y” però ha avuto problemi, accordano un saldo al 30/11/2019 ma, la Srl “X” è costretta ad applicare gli interessi di mora, al tasso annuo percentuale del 8% per un importo pari ad € 23,26.
Su questi, NON bisogna applicare I.V.A.
Nella nuova fattura (n. 103 del 30/11/2019) che la Srl “X” emetterà, in corrispondenza dell’importo riferito agli interessi di mora dovrà essere riportata la dicitura:
“esente IVA art 15 DPR 633/1972”.
Il totale dovuto quindi, sarà pari ad € 3.683,26.

…ma come? Gli interessi si calcolano sul totale fattura Iva compresa?
La risposta è: SI! Il Decreto Legislativo n. 231 del 09.10.2002, precisamente l’articolo 2, comma 1 lettera “g” recita: “importo dovuto”: “la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento“.

2. Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.
In questo caso lo sconto dei beni deve essere concordato a monte tra venditore e compratore e la loro aliquota non deve essere superiore a quella degli altri beni che costituiscono oggetto della cessione.
EEEEEEHHHH?
Significa che se ad esempio la ditta “M” vende all’impresa “N” beni alimentari che hanno un’aliquota del 10%, non può applicare l’esenzione Iva per art 15 se il bene che vuole cedere a titolo di sconto ha un’aliquota del 22%.
L’esclusione dalla base imponibile potrà essere applicata anche se i beni che non sono prodotti o commercializzati dall’impresa o se sono di diverso tipo rispetto a quelli oggetto della cessione originaria.
Dopo queste precisazioni, prendiamo come esempio un cosiddetto “prendi 3 paghi 2”.
La ditta “M” vende all’impresa n. 3 pacchi da 50 dentifrici “Super White” al costo di € 50 ciascuno, soggetti ad aliquota del 22%.
Le due imprese, al momento della stipula del contratto, avevano concordato che qualora “N” avesse acquistato 3 pacchi ne avrebbe pagati solo 2.
In questo caso nella fattura avremo:

Notare che anche in questo caso in corrispondenza dell’abbuono, troveremo la dicitura “esente art 15 DPR 633/72”

3. Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.
Prendiamo il caso della ditta “A” che vende alla ditta “B” merci per € 1.000,00 + Iva 22%.
Il trasporto secondo il contratto è a carico dell’impresa “B”, ma entrambe le parti decidono di affidarlo ad un vettore con la clausola “porto franco”.
Questo significa che è la ditta “A” ad anticipare in nome e per conto della ditta “B” le spese di trasporto. Il vettore emette fattura per € 122,00 compresa Iva 22%.
Quando la ditta A emetterà la fattura avremo:


4. L’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.
La “D Srl” vende alla “E snc” merci per € 400,00 + Iva 22%. Le merci sono imballate con un materiale particolare ed entrambe le parti hanno pattuito che al momento del ricevimento della merce, la ditta “E snc” avrebbe restituito l’imballaggio.
In casi di questo tipo abbiamo solitamente da parte dell’impresa venditrice l’inserimento in fattura di una cauzione. Nell’esempio sarà di €50,00.
Quindi avremo:

L’importo della cauzione verrà regolarmente rimborsato al cliente nel momento in cui perverrà l’imballaggio.

5. Le somme dovute a titolo di rivalsa dell’Iva.
Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare dell’imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto
La rivalsa Iva è obbligatoria per tutte le prestazioni di beni e servizi.
Quindi, nel momento in cui il venditore emette fattura e la incassa, riscuote anche l’Iva che per lui diventerà debito verso lo Stato.
C’è da dire però, che l’art 15 precisa che sebbene la rivalsa dell’Iva sia obbligatoria, non deve comunque andare ad aumentare il valore della base imponibile, altrimenti si rischierebbe di pagare Iva su Iva.
Nel secondo periodo del 5° comma, si precisa che eventuali ritardi o irregolarità da parte del cedente non sono imputabili alla base imponibile.
Spero di essere stata esaustiva e di aver reso la vita un po più facile a coloro che cercando nella rete, abbiano letto questa mia sintesi facilitata sull’art. 15 del D.P.R. 633/72.
Al prossimo articolo e, … buon fine settimana 😉
Luana Filotico for Control Office

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