Lo split payment o “scissione dei pagamenti” è stato introdotto dall’art 17-ter del DPR 633/72 ed è un particolare regime IVA tramite il quale l’onere di versare l’IVA allo Stato spetta al cliente e non al fornitore che, ovviamente, riscuoterà l’importo della fattura al netto dell’IVA.
Lo split payment nasce, così come il reverse charge, per combattere l’evasione fiscale e colpisce tutti quei soggetti che secondo l’Amministrazione Finanziaria sono ritenuti più affidabili ai fini dell’assolvimento degli obblighi tributari.
Entra in vigore il 01/01/2015 con la c.d. “Legge di stabilità” n. 190/14 art. 1 co. 629 lettera b).
….ma chi sono i soggetti destinatari? Come funziona lo split payment?
Citando l’articolo 17 ter DPR 633/72 i soggetti sono:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2) del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

“Si ma, come funziona allora?”
Facciamo un esempio concreto.

L’azienda “Tutto impianti srl” è stata chiamata dal Comune XXX ad effettuare un intervento d’urgenza sulla caldaia sita negli uffici comunali.
La nostra azienda termina il suo lavoro ed emette fattura per 780,00 euro + IVA 22% per un totale di 951,60 euro.
In questo caso, essendo una fattura emessa nei confronti di un ente pubblico, si esercita lo split payment e si avrà in fattura in corrispondenza dell’Iva la dicitura: “Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972”
“Tutto impianti srl” riscuoterà quindi solo 780,00 euro mentre il comune avrà l’obbligo di versare i restanti 171,60 euro che costituiscono l’IVA all’ Erario.
Split payment: vantaggi o svantaggi per l’azienda?
Diciamo che da quando è stato introdotto questo nuovo regime, le aziende hanno registrato una forte mancanza di liquidità che, sebbene riguardi denaro da versare allo Stato, avrebbe potuto compensare nell’immediato l’Iva a credito.

Ricapitoliamo: se l’azienda in fase input acquisisce un credito erariale ed in fase output un debito, la differenza dovrà essere versata …. eh? Come dici? Non si capisce una mazza??
Suvvia! Scherzavo 😀
Per spiegarti in maniera concreta cosa accadeva prima dello split payment e cosa accade ora, ti mostro un esempio contabile semplificato della nostra cara azienda “Tutto Impianti Srl”, ok?
Per farlo abbiamo bisogno della macchina del tempo 😀 … andiamo nel 2014, quando l’azienda prestava esclusivamente manodopera presso enti pubblici e ovviamente, si approvvigionava del materiale occorrente come prassi comanda.

Sempre lei, la “Tutto Impianti Srl” ha acquistato nel primo trimestre 2014, dal suo fornitore “AB snc” merce per un valore imponibile pari ad Euro 9.070,00. Questa transazione commerciale, poiché avviene nel territorio italiano, è soggetta ad IVA (imposta sul valore aggiunto, ricordi? Altrimenti vai su questa pagina ).
L’Iva totale trimestrale applicata su questa merce è pari ad Euro 1.995,40 (22% dell’importo imponibile). Essa è considerata un credito nei confronti dell’Erario in quanto è valorizzata come deduzione d’imposta da “conteggiare” o, per meglio dire “liquidare” con Iva a credito (acquisti) come vedremo di seguito.

Come potete vedere in figura 2, la “Tuttoimpianti Srl” ha fatturato nel I trimestre 2014 esclusivamente al Comune “XXX” per un imponibile pari ad Euro 9.500,00 assoggettando il lavoro ad Iva 22% (a debito) per un totale di Euro 2.090,00.
Veniamo quindi a liquidare l’Iva trimestrale:

La nostra cara azienda, poiché versa l’Iva trimestralmente, dovrà pagare allo Stato € 94,60 entro il 16/05/2014.
Ok… questo avveniva nel 2014 quando lo Split Payment non era ancora entrato in vigore tuttavia, lo stesso tipo di trattamento vi tornerà utile ancora oggi se considerate aziende che non hanno nessun tipo di rapporto con la Pubblica Amministrazione.
…ma dal 01/01/2015 cosa succede?
In sede di registrazione della fattura, l’Iva viene comunque registrata nel registro Iva vendite ma non ricadrà nella liquidazione periodica.
Rivisitando il mastro cliente ora avremo:

Come avrete modo di notare, la nostra azienda, riscuote importi imponibili (in rosso) non più comprensivi di Iva. Ipotizzando la stessa partita contabile riferita per gli acquisti 2014 (figura 1) anche per il 2015, la liquidazione Iva sarà di questo tipo:

Fin qui nulla da eccepire, se non che la nostra “Tutto Impianti Srl” in definitiva ha dell’Iva “appesa” in un mastro “Erario c/to Iva da ricevere” (credito) ma che non può in nessun modo sfruttare. Se poi consideriamo che la nostra azienda lavora prettamente con le PA (Pubbliche Amministrazioni), quanto credito Iva si troverà a fine anno? Come può recuperarlo?
Bene, al riguardo possiamo rispondere in maniera molto semplice senza andare ad intaccare casi “speciali” ovvero:
a) Possiamo procedere con una compensazione Iva “orizzontale”
b) Procedere con una compensazione Iva “verticale”
Cosa s’intende per “compensazione”? La compensazione è un movimento finanziario che permette la chiusura di un debito con l’utilizzo di un credito in relazione agli stessi soggetti.
Questo vuol dire che la “Tutto Impianti Srl” potrà utilizzare il suo credito Iva in compensazione con altri (ma non tutti) i debiti che ha verso l’Erario es. Irpef dipendenti, ritenute professionisti, ecc..
Ma attenzione! Se la “Tutto Impianti Srl” dovesse chiudere l’anno 2019 con un credito Iva pari ad € 80.000, 00, potrà compensare solo importi fino ad € 5.000,00 entro il 16° giorno del mese successivo (compensazione orizzontale) mentre, per i restanti € 75.000,00 dovrà attendere la Dichiarazione Iva che presenterà il suo commercialista fornito del c.d. “visto di conformità” (compensazione verticale).

Cos’è il visto di conformità?
E’ un’attività di certificazione svolta da un professionista abilitato a farlo, previo controllo formale circa la correttezza dei dati contabili. In pratica è come se il commercialista abilitato a rilasciare visto di conformità, avallasse la veridicità dei dati Iva dichiarati dal soggetto contribuente.
In questo modo, dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva, il contribuente potrà regolarmente compensare il proprio credito Iva con altre imposte diverse dall’Iva.
…ok…ma se la “Tutto impianti Srl” volesse chiedere il rimborso dell’Iva?
Può essere fatto mediante specifica domanda ed a determinati requisiti.
Bene, spero che questo articolo possa essere stato esaustivo. La norma Iva è varia, complessa, da questo argomento potremmo diramarci e parlare all’infinito ma credo sia il caso di fermarci qui per oggi 😉 per cui, non mi resta che auguravi un buon inizio settimana!
Al prossimo articolo!
Luana Filotico for Control Office
